D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 165

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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TITOLO X
- ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CIRCOLARI
Articolo 266 - Campo di applicazione
1. Le norme del
si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad
agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente
modificati.
Articolo 267 - Definizioni
1. Ai sensi del
s’intende per:
a) agente biologico
: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo
: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale
genetico;
c) coltura cellulare
: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a)
agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti
umani;
b)
agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio
per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
c)
agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un
serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d)
agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella
comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad
uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3.
riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei
,
3
e
4
.
Richiami all’Art. 268:
-
-
Articolo 269 - Comunicazione
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei
o
3
,
comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima
dell’inizio dei lavori:
a)
il nome e l’indirizzo dell’azienda e il suo titolare;
b)
il documento di cui al
.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all’esercizio di attività che comporta l’utilizzazione di un agente
biologico de
l
è tenuto alla comunicazione di cui al
.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che
comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si
intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al
.
5. Ove le attività di cui al
comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai quali si
applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all’Allegato IV del Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 20
6
(
N
)
,
il documento di cui al
b)
,
è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di
specie dal predetto Decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al
anche per
quanto riguarda gli agenti biologici de
l
.
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