TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO IV - SANZIONI
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Sanzioni
Amministrative
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro
LETTERE CIRCOLARI
Richiami all’Art. 260:
Articolo 261 - Mesoteliomi
1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell
Richiami al Titolo IX, Capo III:
CAPO IV - SANZIONI
Articolo 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. Il datore di lavoro è punito:
a)con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro per la violazione degli
e
e
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione del
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro per la violazione degli
e
e
e
e
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli
e
e
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 876,80 a 2.192,00 euro per la violazione degli
e
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazione degli
e
e
Articolo 263 - Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento alle previsioni di cui al
il preposto è punito:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione degli
e
e
e
e
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro per la violazione degli
e
e
Articolo 264 - Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro per la violazione degli
e
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione del
Articolo 264-bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
1. Chiunque viola le disposizioni di cui al
è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 109,60 a 493,20 euro.
Articolo 265 - Sanzioni per i lavoratori
Articolo abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
Richiami al Titolo IX: