D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 152

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
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nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14
marzo 2003, n. 6
5
(
N
)
e successive modificazioni;
c)
valore limite
: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del
tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in
relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nel
.
SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 235 - Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in
particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle
condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede
affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché
tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di
esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve comunque
superare il valore limite dell’agente stabilito nel
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Sanzioni per il preposto
:
arresto sino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro
[
]
Richiami all’Art. 235:
-
Articolo 236 - Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto al
,
il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione a agenti
cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui al
.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro
frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione,
della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro
stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o
meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto
di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al
,
adotta le misure preventive e
protettive del
,
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui al
,
o l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi di
cui al
,
sono integrati con i seguenti dati:
a)
le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi
industriali di cui al
,
con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b)
i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti
come impurità o sottoprodotti;
c)
il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d)
l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e)
le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f)
le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati
eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima
valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al
,
fermo restando l’obbligo di cui
al
.
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