TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
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Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
•
Chiunque viola le disposizioni di cui al
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a
493,20 euro
Articolo 239 - Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in
particolare per quanto riguarda:
a)
gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute
connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b)
le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c)
le misure igieniche da osservare;
d)
la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il
loro corretto impiego;
e)
il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al
3. L’informazione e la formazione di cui ai
e
ono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in
questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni
o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre
indicazioni devono essere conformi al disposto dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52
e 14 marzo 2003, n.
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e successive modificazioni.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
Sanzioni per il preposto
arresto fino a un mese o ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro
Articolo 240 - Esposizione non prevedibile
1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei
lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per
identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti
agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei dispositivi di
protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente
necessario.
3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al
indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.
Tale
comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
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Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
Sanzioni per il preposto
arresto sino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro
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Comma modificato dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013
- S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);