TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
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c)
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al
lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore
limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale
monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari
per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono
comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure del
6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori
esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale
esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori
interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al
il datore di lavoro deve:
a)
sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma del
b)
sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c)
tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre
il rischio;
d)
prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno
subito un’esposizione simile.
8. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza
sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
Sanzioni Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Sanzioni per il preposto
arresto fino a un mese o ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro
Sanzioni per il medico competente
arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro
Richiami all’Art. 229:
Articolo 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui al
istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria
secondo quanto previsto dal
e fornisce al lavoratore interessato tutte le
informazioni previste dalle
ed
del
Nella cartella di rischio sono, tra
l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il medico competente
arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro
Richiami all’Art. 230:
Articolo 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni
di cui al
Articolo 232 - Adeguamenti normativi
1. Con Decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori
limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da
nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, su proposta dell’Istituto superiore di sanità, dell’ISPESL e
della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e