TITOLO VIII - AGENTI FISICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
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misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita
nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica
internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione
internazionale per l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le
radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a
quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell’Unione Europea, il datore di lavoro adotta
le buone prassi
individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l’igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In
tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se
contemplate da pertinenti Direttive comunitarie di prodotto.
2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui al
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al
rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di
lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali;
g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le
informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente Norma IEC e, in relazione a tutte le
sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le
classificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro
in conformità delle pertinenti Direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Richiami all’Art. 216:
Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
1. Se la valutazione dei rischi di cui al
mette in evidenza che i valori limite
d’esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che comprende
misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in
particolare:
a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di
dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di
lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello dell’esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui al
i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere
esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori
limite di esposizione
devono essere indicati con
un’apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia
tecnicamente possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al
alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi
particolarmente sensibili al rischio.