TITOLO VIII - AGENTI FISICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
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h)
l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
i)
la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.
2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende
misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta,
di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
Richiami all’Art. 203:
Articolo 204 - Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal
medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico
competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da
rendere possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti
nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro
del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la
salute.
Articolo 205 - Deroghe
1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può
richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto
conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore
limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente
inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può
richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell’esposizione calcolata su un
periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti
dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione
corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai
e
sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall’organo di
vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le
circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali
. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno
giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai
e
condizionata all’intensificazione della sorveglianza
sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano
ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle
condizioni indicate nelle deroghe.
5. Il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
trasmette ogni quattro anni alla Commissione della
Unione Europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
Richiami al Titolo VIII, Capo III: