D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 128

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - SANZIONI
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4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il
medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema
elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto
di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile
all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.
Sanzion
i Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
e
3
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Richiami all’Art. 175:
-
Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all
,
con particolare riferimento:
a)
ai rischi per la vista e per gli occhi;
b)
ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al
i lavoratori vengono classificati ai sensi
del
.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle
visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.
5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al
a sua richiesta, secondo le modalità
previste al
c)
.
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione
dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai
,
3
e
4
ne evidenzi la necessità e non sia possibile
utilizzare i dispositivi normali di correzione.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
,
3
,
5
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro
[
]
Articolo 177 - Informazione e formazione
1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dal
l)
,
il datore di lavoro:
a)
fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
1)
le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui al
;
2)
le modalità di svolgimento dell’attività;
3)
la protezione degli occhi e della vista;
b)
assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al
a)
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro
[
]
CAPO III - SANZIONI
Articolo 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 fino ad euro 6.400 per la violazione dell
e
3
,
e
3
,
,
3
,
5
;
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