TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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TITOLO VII
- ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 172 - Campo di applicazione
1. Le norme del
si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di
videoterminali.
2. Le norme del
non si applicano ai lavoratori addetti:
a)
ai posti di guida di veicoli o macchine;
b)
ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c)
ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;
d)
alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di
visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;
e)
alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Articolo 173 - Definizioni
1. Ai fini del presente Decreto Legislativo si intende per:
a)
videoterminale
: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato;
b)
posto di lavoro
: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera
ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli
accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la
stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente
circostante;
c)
lavoratore
: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale,
per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui al
Richiami all’Art. 173:
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all
analizza i posti di lavoro con
particolare riguardo:
a)
ai rischi per la vista e per gli occhi;
b)
ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
c)
alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al
tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui al
in conformità ai requisiti minimi di
cui al
0
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Richiami all’Art. 174:
Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al
il lavoratore comunque
ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
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Si riporta l
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di
videoterminale di cui all’allegat
è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista da
L’organo
di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.