D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 137

TITOLO VIII - AGENTI FISICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
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m/s
2
; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s
2
;
2)
il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s
2
.
2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.
Richiami all’Art. 201:
-
-
Articolo 202 - Valutazione dei rischi
1. Nell’ambito di quanto previsto dal
,
il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di
vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni
di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le
attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o
delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa
operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia
appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
3. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle
disposizioni di cui all
.
4. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle
disposizioni di cui all
.
5. Ai fini della valutazione di cui al
,
il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a)
il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti
ripetuti;
b)
i valori limite di esposizione e i valori d’azione specificati nell
;
c)
gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
d)
gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni
meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e)
le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;
f)
l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g)
il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore
lavorative, in locali di cui è responsabile;
h)
condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
i)
informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro
e
5
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
e
4
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
[
]
Richiami all’Art. 202:
-
-
-
-
-
-
Articolo 203 - Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto nell
,
in base alla valutazione dei rischi di cui al
,
quando
sono superati i valori d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o
organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare
quanto segue:
a)
altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b)
la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono,
tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c)
la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che
attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la
vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d)
adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di
lavoro e dei DPI;
e)
la progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
f)
l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e
dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g)
la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
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