D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 179

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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TITOLO XIII
- NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 304 - Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall
,
e dal
,
dalla data di entrata in
vigore del presente Decreto Legislativo sono abrogati:
a)
il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il Decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
fatta eccezione per l’articolo 6
4
(
N
)
,
il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il Decreto Legislativo
19 settembre 1994, n. 626, il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il Decreto Legislativo 14
agosto 1996, n. 494, il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b)
l’articolo 36-bis, commi 1 e 2 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
c)
gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 3 agosto 2007, n.123;
d)
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal Decreto Legislativo
medesimo incompatibili con lo stesso.
d-bis)
la lettera c) del terzo comma dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
d-ter)
gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;
d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.
1-bis. Le funzioni attribuite all’ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, individuata in sede regolamentare nell’ambito del complessivo processo di
riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell’articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Con uno o più Decreti integrativi attuativi della delega prevista dall’articolo 1, comma 6, della Legge 3 agosto
2007, n. 12
3
(
N
)
,
si provvede all’armonizzazione delle disposizioni del presente Decreto con quelle contenute in
Leggi o Regolamenti che dispongono rinvii a norme del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal
.
3. Fino all’emanazione dei Decreti legislativi di cui al
,
laddove disposizioni di legge o regolamentari
dispongano un rinvio a norme del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 62
6
(
N
)
,
e successive modificazioni,
ovvero ad altre disposizioni abrogate dal
,
tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del
presente Decreto Legislativo.
Articolo 305 - Clausola finanziaria
1. Fatto salvo quanto disposto dal
e
2
,
dall’esecuzione del presente Decreto, ivi compreso
quanto disposto dagli
e
6
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente Decreto attraverso una diversa
allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime
amministrazioni.
Articolo 306 - Disposizioni finali
1. Le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302
(
N
)
,
costituiscono
integrazione di quelle contenute nel presente Decreto Legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli
a)
,
e
28
,
nonché le altre disposizioni in tema di valutazione
dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente Decreto,
diventano efficaci
a decorrere dal 1 gennaio 2009
88
; fino a tale data continuano a trovare applicazione le
disposizioni previgenti
89
.
3. Le disposizioni di cui al
entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13,
88
modifica apportata con l’art. 4 D.L. 3 giugno 2008 n. 97 convertito dalla Legge 2 agosto 2008 n. 129. Vedi anch
e
.
89
NOTA PERSONALE
: Mediante la proroga di cui alla legge del 02/08/08 n. 129, il legislatore ha ulteriormente ritardato l’entrata in vigore delle nuove
disposizioni in materia di valutazione dei rischi, con l’effetto di prolungare fino al 1° gennaio 2009 la vigenza dell’articolo 4 (commi 1, 2 e 3) del D.Lgs.
626/94, nonché la vigenza della relativa disposizione sanzionatoria contenuta nell’articolo 89 comma 1 del medesimo decreto, di seguito riportati:
Art. 4. “1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. continua…
2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero l’unità produttiva.”
Art. 89. “Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1549,00 euro a 4131 euro per la violazione degli articoli 4, commi 2 […]”
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