TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
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a)
stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b)
individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori;
c)
definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di
attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati
regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d)
programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e)
garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità
dell’applicazione della normativa vigente;
f)
individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al
le parti sociali sono consultate
preventivamente. Sull’attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.
5. Le modalità di funzionamento del comitato sono fissate con Regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del
Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
appositamente assegnato.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del
non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennità di missione.
Richiami all’Art. 5:
Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
è istituita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:
a)
un rappresentante del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
che la presiede;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità
;
c)
un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d)
un rappresentante del Ministero dell’interno;
e)
un rappresentante del Ministero della difesa;
f)
un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
;
g)
un rappresentante del Ministero dei trasporti;
h)
un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
i)
un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;
l)
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica;
m)
dieci rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
n)
dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a
livello nazionale;
o)
dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell’artigianato e della piccola
e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza
del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali
dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle
relative alla materia dell’istruzione per le problematiche di cui al
3. All’inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la
composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali
, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.
6. Le modalità di funzionamento della Commissione sono fissate con Regolamento interno da adottarsi a
maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del
non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennità di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a)
esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per
lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
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Commento personale all’Art. 5:
il testo originale riporta il “comma 2”, ma il riferimento più corretta sembra essere il “comma 3”