D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 40

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Richiami all’Art. 2:
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Articolo 3 - Campo di applicazione
1. Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado,
degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del
presente Decreto Legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive
particolari esigenze connesse al servizio
espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel
corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre
Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio
nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro
1
mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto
Legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(
N
)
, dai
Ministri competenti di concerto con i
Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, e per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di Decreti di
interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a
livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le
biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con D
ecreti, da emanare entro cinquantacinque mesi
2
dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2
3
,della Legge 23 agosto 1988, n. 400
(
N
)
, su proposta dei Ministri competenti, di concerto
con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni
necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente Decreto della normativa relativa alle
attività lavorative a bordo delle navi, di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271
(
N
)
,
in ambito portuale, di cui
al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 27
2
(
N
)
,
e per il settore delle navi da pesca, di cui al Decreto Legislativo 17
agosto 1999, n. 29
8
(
N
)
,
e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo
Decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 19
1
(
N
)
,
e relativi
Decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al
,
sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma
2, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 62
6
(
N
)
, nonché le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 27 luglio
1999, n. 27
1
(
N
)
, al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 27
2
(
N
)
,
al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 54
7
(
N
)
,
e del Decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 16
4
(
N
)
,
richiamate dalla Legge 26 aprile 1974, n. 19
1
(
N
)
, e dai
relativi Decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato
del presente articolo sono trasmessi
alle camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.
4
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di
volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale
soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente Decreto Legislativo
sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31
dicembre 2010
5
con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
1
Ai sensi dell’articolo 8 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010 n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174
alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 “Al fine di adottare le opportune misure organizzative, … omissis … il termine di applicazione delle disposizioni di cui …
omissis … al
l'
,
del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi”. Tale disposizione entra in vigore il
31/07/2010.
2
termine così modificato dall’art. 1 comma 01 della Legge 12 luglio 2012 n. 101, di conversione del D.L. 12 maggio2012 n. 57, pubblicata sulla G.U. n. 162
del 13 luglio 2012. [termine già modificato: 1) dall’art. 2 comma 51 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10, di conversione del D.L. 29 docembre 2010 n. 225,
pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011; 2) dall’art. 6 comma 9-ter della Legge 25/2010, pubblicata sul S.O. n. 39 alla G.U. n. 48 del 28
Febbraio 2010]
3
Frase così modificata dall’art. 32, comma 2-ter del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14
4
Comma così modificato dall’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012, come
modificato dalla Legge di conversione 12 luglio 2012 n. 101 pubblicata sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2012;
5
Ai sensi della tabella richiamata dall’art. 1 comma 1 del D.L. n. 225/2010, convertito con la Legge 26 febbraio 2011 n. 10 pubblicata sul S.O. n. 53 alla
G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, il termine di scadenza è prorogato al 31 marzo 2011.
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