D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 177

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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TITOLO XII
- DISPOSIZIONI
IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA
PENALE
Articolo 298 - Principio di specialità
1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal
e da una o più disposizioni previste
negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.
Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui al
b)
,
d)
ed
e)
,
gravano altresì su
colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei
soggetti ivi definiti.
Articolo 300 - Modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. L’articolo 25-
septies
del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 23
1
(
N
)
, è sostituito dal seguente:
«
Art. 25-
septies
(
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro
) - 1. In relazione al delitto di cui all’articolo 58
9
(
N
)
del Codice penale,
commesso con violazione del
,
del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla
Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in
misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
si applicano le sanzioni
interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal
,
in relazione al delitto di cui all’articolo 58
9
(
N
)
del Codice penale, commesso
con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in
misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a
tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a
250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
si applicano le sanzioni interdittive di cui
all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».
Articolo 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del Decreto Legislativo 19
dicembre 1994, n. 758
1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente Decreto nonché da
altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda
ovvero la pena della sola ammenda
, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di
cui agli
(
N
)
.
Articolo 301-bis- Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine
di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista
dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di
vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.
Articolo 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto
1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la
pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di
cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di
rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.
2. La sostituzione di cui al
non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel
verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia
comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.
3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al
senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i
reati di cui all’articolo 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di
violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.
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