D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 80

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI
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trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al
relativamente alla
immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 19
6
(
N
)
,
in materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di
lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla
valutazione dei rischi, le modalità per l’eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di
cui al
sono definite con successivo Decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del Decreto interministeriale di cui al
,
del presente
Decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti
cancerogeni e biologici.
Richiami all’Art. 53:
-
e
p)
-
-
Articolo 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste
dal presente Decreto Legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità
indicati dalle strutture riceventi.
CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI
SEZIONE I - SANZIONI
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione del
;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell
,
o per la violazione del
.
2. Nei casi previsti al
,
si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è
commessa:
a) nelle aziende di cui al
,
b)
,
c)
,
d)
,
f)
e
g)
;
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui al
e
d)
,
da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione,
rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal
Titolo IV
caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E’ punito con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui
al
,
in assenza degli elementi di cui al
,
c)
o
d)
,
o
senza le modalità di cui al
e
3
.
4. E’ punito con l’ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui
al
,
in assenza degli elementi di cui al
,
ed
f)
.
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli
articoli 3, comma 12-bis
,
,
,
,
b)
,
c)
e
d
e)
e
4
,
;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione
del
;
c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione
del
,
e)
,
f)
e
q)
,
e
2
,
,
7
,
9
e
10
,
d)
e
d
,
;
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro per la violazione degli
,
d)
e
,
e
e
.
Medesima pena si
applica al soggetto che viola l’
articolo 26, commi 3, quarto periodo
46
,
o
;
46
Commento personale al
:
Il riferimento più corretto sembra essere all’ultimo periodo del
comma 3 dell’art. 26
.
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