TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI
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trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al
relativamente alla
immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 19
in materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di
lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla
valutazione dei rischi, le modalità per l’eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di
cui al
sono definite con successivo Decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del Decreto interministeriale di cui al
del presente
Decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti
cancerogeni e biologici.
Richiami all’Art. 53:
Articolo 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste
dal presente Decreto Legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità
indicati dalle strutture riceventi.
CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI
SEZIONE I - SANZIONI
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione del
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell
o per la violazione del
2. Nei casi previsti al
si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è
commessa:
a) nelle aziende di cui al
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui al
e
da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione,
rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal
Titolo IV
caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E’ punito con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui
al
in assenza degli elementi di cui al
o
senza le modalità di cui al
4. E’ punito con l’ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui
al
in assenza degli elementi di cui al
ed
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli
articoli 3, comma 12-bis
,
e
e
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione
del
c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione
del
e
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro per la violazione degli
e
e
e
Medesima pena si
applica al soggetto che viola l’
articolo 26, commi 3, quarto periodo
46
,
46
Commento personale al
Il riferimento più corretto sembra essere all’ultimo periodo del
comma 3 dell’art. 26
.