TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
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TITOLO
III
- USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Articolo 69 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente
Titolo
si intende per:
a) attrezzatura di lavoro
: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto
, inteso come il complesso di
macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo,
destinato ad essere
usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro
: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro,
quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la
manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa
: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto
: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore
: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al
le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere
conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di
prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al
e
quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari
di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di
cui al
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3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al
le attrezzature di lavoro costruite secondo le
prescrizioni dei Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del Decreto Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 54
ovvero dell’articolo 28 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul
mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie
ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio
riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e
regolamentari di cui al
ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato
competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli
vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di
lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione
nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle
modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei
soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato
dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al
Sanzioni Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro
•
limitatamente ai punt
el
arresto da tre a sei mesi o
ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro
49
•
limitatamente ai punt
del
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
48
L’inosservanza di questa disposizione prevede sanzioni penali e sanzioni amministrative pecuniarie
49
Si riporta i
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di
cui al
è
considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa
pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti
violati.