D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 96

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO IV - SANZIONI
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CAPO IV - SANZIONI
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Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00
euro per la violazione del
.
2. Il datore di lavoro
62
e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
2.740,00 a 7.014,00 euro per la violazione:
a) del
;
b) del
,
limitatamente ai punti
,
,
,
,
,
,
e
del
;
c) del
,
2
,
4
,
7
e
8
;
d) degli
e
,
,
b)
e
d)
,
e
5
;
e) degli
,
,
,
e
.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione:
a) del
limitatamente ai punti,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
del
;
b) del
limitatamente ai punt
i
,
,
,
,
,
del
;
c) del
,
f)
ed
h)
;
d) del
e
4
6
3
.
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro
per la violazione:
a) del
,
limitatamente ai punti del
,
diversi da quelli indicati alla
e all
a
;
b) del
limitatamente ai punti del
diversi da quelli indicati alla
l
6
4
,
e
,
9
,
10
e
11
;
c) del
e
g)
;
d) del
e
3
.
5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di
lavoro di cui all
,
2
,
3.1
,
3.2
,
3.3
,
3.4
,
4.1
,
4.2
,
4.3
,
4.4
,
4.5
,
5.1
,
5.2
,
5.3
,
5.4
,
5.5
,
5.6
,
5.7
,
5.8
,
5.9
,
,
,
,
,
,
e
è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a
seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente
previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i
diversi precetti violati.
6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di
lavoro
65
di cui al
,
1.2
,
1.3
,
1.4
,
1.5
,
1.6
,
1.7
,
1.8
,
1.9
,
2
,
3.1
,
3.2
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
e
10
è
considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal
L’organo di vigilanza è
tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati
.
7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 822,00 a
2.959,20 euro per la violazione del
Richiami al Titolo III:
-
-
-
-
-
-
-
-
61
Note errori:
l’art. 87 è stato inserito all’interno del capo IV mancante.
62
Commento personale all’art. 87 comma 2:
è stata aggiunta la parola mancante “lavoro”
63
Commento personale al
:
il comma 4 dell’art. 80 non esiste, il riferimento più corretto sembra essere i
l
64
Commento personale al
:
il riferimento più corretto sembra essere l
a
65
Commento personale al
:
più correttamente il riferimento sembra essere “alle attrezzature di lavoro”, piuttosto che “ai luoghi di lavoro”
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...733
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