TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO IV - SANZIONI
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CAPO IV - SANZIONI
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Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00
euro per la violazione del
2. Il datore di lavoro
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e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
2.740,00 a 7.014,00 euro per la violazione:
a) del
b) del
limitatamente ai punti
del
c) del
e
d) degli
e
e
e
e) degli
e
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione:
a) del
limitatamente ai punti,
del
b) del
limitatamente ai punt
del
c) del
ed
d) del
3
.
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro
per la violazione:
a) del
limitatamente ai punti del
diversi da quelli indicati alla
e all
b) del
limitatamente ai punti del
diversi da quelli indicati alla
4
,
e
c) del
d) del
e
3
.
5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di
lavoro di cui all
è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a
seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente
previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i
diversi precetti violati.
6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di
lavoro
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di cui al
e
è
considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal
L’organo di vigilanza è
tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati
.
7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 822,00 a
2.959,20 euro per la violazione del
Richiami al Titolo III:
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Note errori:
l’art. 87 è stato inserito all’interno del capo IV mancante.
62
Commento personale all’art. 87 comma 2:
è stata aggiunta la parola mancante “lavoro”
63
Commento personale al
il comma 4 dell’art. 80 non esiste, il riferimento più corretto sembra essere i
64
Commento personale al
il riferimento più corretto sembra essere l
65
Commento personale al
più correttamente il riferimento sembra essere “alle attrezzature di lavoro”, piuttosto che “ai luoghi di lavoro”