TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
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4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del
piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei
lavori.
5. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche
o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del
non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio
o per garantire la continuità in
condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas,
reti di comunicazione
.
6-bis.
Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore
di lavoro dell’impresa affidataria previsti dal
e
Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo,
del medesimo decreto legislativo
Sanzioni Penali
Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Sanzioni per i lavoratori autonomi
arresto fino a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro
INTERPELLI
Richiami all’Art. 100:
Articolo 101 - Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera
trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di cui al
alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi.
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per
l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente
e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro
Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all
e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.
Richiami all’Art. 102: