D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 99

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Pagina 63 di 166
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dal
;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui
lavori non comportano rischi particolari di cui al
,
il requisito di cui al
si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità
contributiva
, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
e dell’autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;
c)
trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all
il documento unico di
regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui
all
e
e
b)
.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
o del fascicolo di cui al
b)
,
quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui al
,
quando prevista
oppure in
assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi
, è sospesa
l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al
non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base
alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per
la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori
.
69
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori
,
4
,
5
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
[
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni per i committenti o i responsabili dei lavori
e
:
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro
[
]
CIRCOLARI
INTERPELLI
Richiami all’Art. 90:
-
-
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
,
i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nel
;
b) predispone un fascicolo
adattato alle caratteristiche dell’opera
70
, i cui contenuti sono definiti al
XVI
,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26
maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera
a)
del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(
N
)
.
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza
all’amministrazione concedente.
69
Comma così modificato dall’art. 39 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 - G.U. n. 161 del 14/07/2009 - Suppl. Ordinario n. 110/L
70
Si riporta
:
In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all
o
del fascicolo di cui al
quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui al
,
quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza
all’amministrazione concedente.
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...733
Powered by FlippingBook