TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
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TITOLO
IV
- CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Articolo 88 - Campo di applicazione
1. Il
contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti al
2. Le disposizioni de
non si applicano:
a)
ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b)
ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca,
delle concessioni o delle autorizzazioni;
c)
ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i
pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le
opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle
concessioni;
d)
ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di
caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e)
alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque
soggette ai poteri dello Stato;
f)
ai lavori svolti in mare;
g)
alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché
tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonchè
ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o
alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui
al
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g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria
civile di cui al
2-bis. Le disposizioni di cui al
si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle
manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività,
individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute,
sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro
il 31 dicembre 2013.
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Articolo 89 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
si intendono per:
a)
cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori
edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nel
b)
committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento
;
d)
lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera
senza vincolo di subordinazione;
e)
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui al
f)
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato
coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui al
che non può essere il datore di lavoro delle imprese
affidatarie ed
esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP) da lui designato.
Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza
fra committente e impresa esecutrice
;
g)
uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
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Lettera modificata dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013
- S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
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Comma inserito dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 -
S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);