TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
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Sanzioni
Amministrative
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
•
limitatamente ai punti dell
diversi da quelli indicati alla
all
del
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro
CIRCOLARI
Richiami all’Art. 70:
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all
idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che
devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a)
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b)
i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c)
i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d)
i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire
che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte,
adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle del
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4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a)
le attrezzature di lavoro siano:
1)
installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2)
oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di
cui al
e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di
manutenzione;
3)
assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui al
b)
siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è
previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 45
per migliorarne le condizioni di sicurezza
in rapporto alle previsioni del
ovvero del
non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni
previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante
l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro
rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a)
l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una
informazione, formazione ed addestramento adeguati
;
b)
in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera
specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al
il datore di lavoro
, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti
ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,
provvede
affinché:
a)
le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un
controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio
in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon
funzionamento;
b)
le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
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L’inosservanza di questa disposizione prevede sanzioni penali e sanzioni amministrative pecuniarie