D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 88

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
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Sanzioni
Amministrative
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
limitatamente ai punti dell
,
diversi da quelli indicati alla
e
all
a
del
:
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro
[
]
CIRCOLARI
Richiami all’Art. 70:
-
-
-
-
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all
,
idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che
devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a)
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b)
i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c)
i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d)
i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire
che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte,
adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle del
.
50
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a)
le attrezzature di lavoro siano:
1)
installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2)
oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di
cui al
e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di
manutenzione;
3)
assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui al
z)
;
b)
siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è
previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 45
9
(
N
)
,
per migliorarne le condizioni di sicurezza
in rapporto alle previsioni del
1
ovvero del
non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni
previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante
l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro
rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a)
l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una
informazione, formazione ed addestramento adeguati
;
b)
in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera
specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al
,
il datore di lavoro
, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti
ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,
provvede
affinché:
a)
le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un
controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio
in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon
funzionamento;
b)
le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
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L’inosservanza di questa disposizione prevede sanzioni penali e sanzioni amministrative pecuniarie
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