D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 94

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
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a)
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b)
i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c)
tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative
necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed
individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione
atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al
.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al
siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni
contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e
di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
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Sanzioni Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro
[
]
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro
[
]
e
4
6
0
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione
[
]
Richiami all’Art. 80:
-
Articolo 81 - Requisiti di sicurezza
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici
devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, i
materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al
,
si considerano
costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le
pertinenti norme tecniche
.
3. Comma abrogato dall’art. 50 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
Articolo 82 - Lavori sotto tensione
1. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si
opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica
o
quando i lavori sono eseguiti nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a)
le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme
tecniche
.
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori
riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa
tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purchè:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi
della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività
.
2. Con Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, da adottarsi entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 1, lettera
c)
, numero
1)
.
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al
le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro
[
]
DECRETI ATTUATIVI
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Commento personale all’art. 80 comma 3-bis:
Il presente comma non è esplicitamente sanzionato, ma l
prevede una sanzione
per la violazione del comma 4 dell’art. 80, che non esiste, per cui si potrebbe presumere che il riferimento più corretto è i
l
.
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Commento personale al
:
il comma 4 dell’art. 80 non esiste, il riferimento più corretto sembra essere i
l
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