TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
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situazioni pericolose siano sottoposte:
1)
ad interventi di controllo
periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai
fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di
buona prassi;
2)
ad interventi di controllo
straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di
sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti,
fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) Gli interventi di controllo
di cui ai
e
sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e
l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al
devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre
anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui a
siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono
essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal
il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate
nel
a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di
sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale
dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta
decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria
scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al
Le successive verifiche
sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale,
dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al
Per
l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti
all’esito delle verifiche di cui al
devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di
vigilanza. Le verifiche di cui al
sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione
sono poste a carico del datore di lavoro.
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12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al
le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di
soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e
rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui al
nonché i criteri per l’abilitazione
dei soggetti pubblici o privati di cui al
sono stabiliti con Decreto del
Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
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,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
, sentita con la Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.
13-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione
degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al
relativamente alle attrezzature riportate nel
di cui dispone a titolo di proprietà o comodato
d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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14. Con Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
,
di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico
, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui al
vengono apportate le modifiche
al
relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro
•
limitatamente ai punti
ell
arresto da due a quattro mesi o ammenda da
1.096,00 a 5.260,80 euro
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Comma modificato dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013
- S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
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Commento personale all’art. 71 comma 13:
in seguito alle sostituzioni previste dall’art. 1 del D.Lgs. 06 agosto 2009, n. 106 il “Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali” è ripetuto due volte, per cui è stato riportato solo una volta
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Comma inserito dall’art. 11, comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, pubblicato sulla G.U. n.191 del 16/08/2013, entrato in vigore il
17/08/2013, convertito con modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119 (G.U. n. 242 del 15/10/2013);
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Si riporta i
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di
cui al
considerata una unica violazione ed è punita con la pena
prevista da
’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati