D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 79

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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sostegno alla piccola e media impresa
,
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità.
Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca
, come
nel settore edile,
sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha
quali obiettivi il:
a)
sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo,
delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla
formazione;
b)
finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese
,
dei piccoli imprenditori di
cui all’articolo 208
3
(
N
)
del Codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
c)
sostegno delle attività degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui a
l
è finanziato:
a)
da un contributo delle aziende di cui al
,
in misura pari a due ore lavorative annue per
ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva,
calcolate sulla base della retribuzione
media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente
per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei
lavoratori è effettuato in base al
e
la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore
;
le lettere b), c) e d) sono state soppresse dall’art. 31 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106.
3. Con Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
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di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro
il 31 dicembre 2009
, sono definiti le modalità
di funzionamento
e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo
di cui al
,
i criteri di riparto delle
risorse tra le finalità di cui al medesimo
nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di
alimentazione
e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo
.
3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell’INAIL delle risorse
previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da
inviare al Fondo.
Richiami all’Art. 52:
-
-
-
-
-
SEZIONE VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI
INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Articolo 53 - Tenuta della documentazione
1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di
documentazione prevista dal presente Decreto Legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione
devono essere tali da assicurare che:
a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di
lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura
dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla
siano univocamente riconducibili alle persone
responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli
stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del
lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente
Decreto Legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati
programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le
operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i
codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti
settori funzionali, l’accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la
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Commento personale:
è stata eliminata la frase “e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali” perché è una ripetizione.
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