D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 76

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o
designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il
rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il
tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse
determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per
la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul
lavoro, con Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
43
, sentite le confederazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo
Decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del
.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al
è il seguente:
a)
un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b)
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c)
sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero
dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione
collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai
e
4
,
le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli
e
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,
salvo diverse intese tra le associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Richiami all’Art. 47:
-
Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui al
,
esercita le competenze
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui al
e i termini e con le modalità ivi previste con
riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato
eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al
sono individuate dagli accordi
collettivi nazionali
,
interconfederali o di categoria
,
stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di
elezione o designazione sono individuate con Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
,
sentite le associazioni di cui al
.
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza partecipano al Fondo di cui al
.
Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello
nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
vengono individuati settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di
rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione
che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui
al
.
4. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai
luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al
.
Il
termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa
segnalazione all’organismo paritetico.
5. Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al
,
al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di
vigilanza territorialmente competente.
6. L’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui al
comunica alle aziende e ai lavoratori
interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale
da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le
modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali,
da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
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Commento personale:
è stata eliminata la frase “di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali” perché è una ripetizione.
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