TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al
deve frequentare gli specifici corsi
formazione previsti agli
e
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui a
è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel
rispetto di quanto previsto nell’Accordo di cui al
0
. L’obbligo di cui al
i
applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio
199
e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo 19 settembre
1994, n. 626
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro
DECRETI ATTUATIVI
Richiami all’Art. 34:
Articolo 35 - Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite
il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a)
il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b)
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c)
il medico competente, ove nominato;
d)
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a)
il documento di valutazione dei rischi;
b)
l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c)
i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d)
i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e
della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a)
codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b)
obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e
salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al
nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori
è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro
Richiami all’Art. 35:
SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
40
Commento personale:
Il riferimento più corretto sembra essere a