TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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INTERPELLI
Richiami all’Art. 28:
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
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1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all
in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui
al
2. Le attività di cui al
sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai
e
in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui
ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità
di cui a
nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
4. Il documento di cui all
e quello di cui al
devono essere
custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5.
Fermo restando quanto previsto al
i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di cui al
sulla base delle procedure standardizzate di cui all
Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all
e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013
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, gli stessi datori
di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
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Quanto previsto nel
non si applica alle attività di cui al
nonch
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6.
Fermo restando quanto previsto al
i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui al
Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai
e
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6-bis. Le procedure standardizzate di cui al
anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo
di applicazione del
titolo IV
, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi,
desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola
azienda. Il decreto di cui al
reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i
datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di
aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agl
e
e al
Resta ferma la facoltà delle
aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai
del
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6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
per le aziende di cui al
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Ai sensi dell’art. 8 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174
alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 “Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli
el decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010”.
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Termine così modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cosidetta Legge di stabilità 2013) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre
2012 - Suppl. Ordinario n.212 (comma 388; tabella 2 punto 9) entrata in vigore il 1 gennaio 2013
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Frase così modificata dall’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012,
convertito dalla Legge 12 luglio 2012 n. 101 pubblicata sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2012
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Comma modificato dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013
- S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
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Comma modificato dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013
- S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
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Comma inserito dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 -
S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63). Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del predetto
D.L. il decreto di cui all’art. 29 comma 6-ter sarà adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso;