D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 56

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Pagina 20 di 166
Articolo 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all
i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a)
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b)
verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
c)
richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
d)
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e)
astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f)
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il
lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g)
frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dal
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il preposto
,
c)
,
e)
e
d
f)
:
arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro
[
]
,
d)
e
g)
:
arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro
[
]
Richiami all’Art. 19:
-
-
Art. 166, co. 1
-
Art. 171, co. 1
-
Art. 179, co. 1
-
-
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a)
contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b)
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
c)
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,
nonché i dispositivi di sicurezza;
d)
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e)
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle
c)
e
d)
,
nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla
f)
per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f)
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g)
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h)
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i)
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico
competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera
di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di
lavoro
20
. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto
21
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i lavoratori
c),
f),
h),
arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro
[
]
20
Ai sensi dell’art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri) della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore
dal 7 settembre 2010, nella tessera di riconoscimento dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
21
Ai sensi dell’art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri) della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore
dal 7 settembre 2010, la tessera di riconoscimento dei lavoratori autonomi deve contenere anche l'indicazione del committente.
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