D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 50

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
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6. Nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività specificamente
destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti
di lavoro.
7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall’entrata in vigore del presente Decreto, le risorse di cui
all’articolo 1, comma 7-
bis,
della Legge 3 agosto 2007, n. 12
3
(
N
)
,
come introdotto dall’articolo 2, comma 533, della
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di
formazione, stabilite, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto, con Accordo adottato, previa
consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e la
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Richiami all’Art. 11:
-
-
-
-
-
Articolo 12 - Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria
iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali,
possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al
,
esclusivamente tramite posta elettronica,
quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del
Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
, da due rappresentanti del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
e
da quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa
competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai
componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al
costituiscono criteri interpretativi e direttivi per
l’esercizio delle attività di vigilanza.
Articolo 13 - Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla
Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da
adottarsi ai sensi del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 30
0
(
N
)
,
e successive modificazioni, dal Ministero dello
sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità
del
,
nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi
sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo
del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita
l’attività di vigilanza
sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività,
nel
quadro del coordinamento territoriale di cui al
:
a)
attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e
smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi;
b)
lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c)
ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, e, adottato
sentito il comitato di cui al
e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
svolge attività di vigilanza sull’applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull’applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e
marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
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