TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo
a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale
modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-
INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British
Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al
per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla
Commissione di cui all
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate
per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e
medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al
nelle imprese fino a 50
lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi del
LETTERE CIRCOLARI
Richiami all’Art. 30:
SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dal
il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione
prioritariamente
all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche
presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui a
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2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al
devono possedere le capacità e i
requisiti professionali di cui al
devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche
dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non
possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in
possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e
protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero
dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità
in materia.
6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è
comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a)
nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 33
e successive
modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
b)
nelle centrali termoelettriche;
c)
negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230
e
successive modificazioni;
d)
nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e)
nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f)
nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g)
nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
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Comma modificato dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013
- S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);