D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 194

APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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hanno un rapporto con i pericoli di incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all’art. 14, comma 6,
anche le misure complementari ivi previste; d) sono stati predisposti i piani d’emergenza interni e sono stati forniti all’autorità competente di cui all’art. 20 gli
elementi utili per l’elaborazione del piano d’emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante. 3. Il rapporto di sicurezza
di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all’allegato II ed indica, tra l’altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il
rapporto di sicurezza contiene inoltre l’inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, nonché le informazioni che possono
consentire di prendere decisioni in merito all’insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti. 4. Con
uno o più Decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’interno, della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, sono definiti, secondo le indicazioni dell’allegato II e tenuto conto di quanto già previsto nel Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di sicurezza i criteri per l’adozione di iniziative specifiche in
relazione ai diversi tipi di incidenti, nonché i criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino all’emanazione di tali Decreti valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali emanati ai sensi dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche. 5. Al fine di semplificare le procedure e purché ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi,
predisposti in attuazione di altre norme di Legge o di Regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per costituire il rapporto di sicurezza. 6. Il rapporto di
sicurezza è inviato all’autorità competente preposta alla valutazione dello stesso così come previsto all’art. 21, entro i seguenti termini: a) per gli stabilimenti
nuovi, prima dell’inizio dell’attività; b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto; c) per gli stabilimenti
preesistenti, non soggetti alle disposizioni del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente Decreto; d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere a) e b). 7. Il gestore fermo restando l’obbligo di riesame biennale di cui
all’art. 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza: a) almeno ogni cinque anni; b) nei casi previsti dall’art. 10; c) in qualsiasi altro momento, a
richiesta del Ministero dell’ambiente, eventualmente su segnalazione della Regione interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino, o in considerazione delle
nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti dall’analisi degli incidenti, o, in misura del possibile, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle
conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli o a seguito di modifiche legislative o delle modifiche degli allegati previste all’art. 15, comma 2. 8. Il
gestore deve comunicare immediatamente alle autorità di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una
modifica dello stesso. 9. Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui all’art. 22, comma 2, il gestore predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva delle
informazioni riservate, da trasmettere alla Regione territorialmente competente ai fini dell’accessibilità al pubblico. 10. Il Ministero dell’ambiente, quando il
gestore comprova che determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non
poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in conformità ai criteri di cui all’allegato VII, la limitazione delle informazioni che devono figurare
nel rapporto di sicurezza ala prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente,
dandone comunicazione alle autorità destinatarie del rapporto di sicurezza. 11. Il Ministero dell’ambiente trasmette alla Commissione Europea l’elenco degli
stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della limitazione delle informazioni.».
- Il testo degli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 19 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), è il seguente: «Art. 7 (Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti relativi). - 1. Per
l’applicazione del presente Decreto valgono le seguenti definizioni di particolari impianti nucleari, documenti e termini relativi: a) reattore nucleare: ogni
apparato destinato ad usi pacifici progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena, capace di auto sostenersi in condizioni normali, anche in
assenza di sorgenti neutroniche; b) complesso nucleare sottocritico: ogni apparato progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena, incapace di
auto sostenersi in assenza di sorgenti di neutroni, in condizioni normali o accidentali; c) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un
reattore nucleare, avente per scopo la utilizzazione dell’energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali; d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto
dotato di un reattore nucleare in cui l’energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali; e) impianto nucleare per il trattamento di
combustibili irradiati: ogni impianto progettato o usato per trattare materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti
essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che contengono meno di 37 TBq (1000 curie) di prodotti di fissione e quelli a fini industriali che trattano
materie che non presentano un’attività di prodotti di fissione superiore a 9,25 MBq (0,25 millicurie) per grammo di Uranio 235 ed una concentrazione di
Plutonio inferiore a 10^«-6» grammi per grammo di Uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli impianti di cui alla lettera f); f) impianto per la
preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato a preparare o a fabbricare materie fissili
speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e
ricerche che non contengono più di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente; g) deposito di materie
fissili speciali o di combustibili nucleari: qualsiasi locale che, senza far parte degli impianti di cui alle lettere precedenti, è destinato al deposito di materie
fissili speciali o di combustibili nucleari al solo scopo dell’immagazzinamento in quantità totali superiori a 350 grammi di Uranio 235, oppure 200 grammi di
Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente; h) rapporto preliminare, rapporto intermedio e rapporto finale di sicurezza: documenti o serie di
documenti tecnici contenenti le informazioni necessarie per l’analisi e la valutazione della installazione e dell’esercizio di un reattore o impianto nucleare, dal
punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, e contenenti
inoltre una analisi ed una valutazione di tali pericoli. In particolare i documenti debbono contenere una trattazione degli argomenti seguenti: 1) ubicazione e
sue caratteristiche fisiche, meteorologiche, demografiche, agronomiche ed ecologiche; 2) edifici ed eventuali strutture di contenimento; 3) descrizione tecnica
dell’impianto nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la strumentazione nucleare e non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi di
protezione ed i sistemi di raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento e scarico) dei rifiuti radioattivi; 4) studio analitico di possibili incidenti derivanti
da mal funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione, e delle conseguenze previste, in relazione alla sicurezza nucleare e alla protezione
sanitaria; 5) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione alla protezione sanitaria, di scarichi radioattivi durante le fasi di normale esercizio e in
caso di situazioni accidentali o di emergenza; 6) misure previste ai fini della prevenzione e protezione antincendio. Il rapporto è denominato preliminare se
riferito al progetto di massima; finale, se riferito al progetto definitivo. Il rapporto intermedio precede il rapporto finale e contiene le informazioni, l’analisi e la
valutazione di cui sopra è detto, con ipotesi cautelative rispetto a quelle del rapporto finale; i) Regolamento di esercizio: documento che specifica
l’organizzazione e le funzioni in condizioni normali ed eccezionali del personale addetto alla direzione, alla conduzione e alla manutenzione di un impianto
nucleare, nonché alle sorveglianze fisica e medica della protezione, in tutte le fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento, e disattivazione; l) manuale di
operazione: l’insieme delle disposizioni e procedure operative relative alle varie fasi di esercizio normale e di manutenzione dell’impianto, nel suo insieme e
nei suoi sistemi componenti, nonché le procedure da seguire in condizioni eccezionali; m) specifica tecnica di prova: documento che descrive le procedure e le
modalità che debbono essere applicate per l’esecuzione della prova ed i risultati previsti. Ogni specifica tecnica di prova, oltre una breve descrizione della
parte di impianto e del macchinario impiegato nella prova, deve indicare: 1) lo scopo della prova; 2) la procedura della prova; 3) l’elenco dei dati da
raccogliere durante la prova; 4) gli eventuali valori minimi e massimi previsti delle variabili considerate durante la prova; n) prescrizione tecnica: l’insieme dei
limiti e condizioni concernenti i dati e i parametri relativi alle caratteristiche e al funzionamento di un impianto nucleare nel suo complesso e nei singoli
componenti, che hanno importanza per la sicurezza nucleare e per la protezione sanitaria; o) registro di esercizio: documento sul quale si annotano i particolari
delle operazioni effettuate sull’impianto, i dati rilevati nel corso di tali operazioni, nonché ogni altro avvenimento di interesse per l’esercizio dell’impianto
stesso; p) disattivazione: insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o
della cessazione definitiva dell’esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, sino allo
smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.». Art. 28 (Impiego di categoria A). - 1. L’impiego di categoria A
è soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con i Ministeri dell’ambiente, dell’interno,
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentite l’ANPA e le Regioni territorialmente competenti, in relazione all’ubicazione delle installazioni,
all’idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle
conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell’eventuale allontanamento o smaltimento nell’ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta
è inviata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai ministeri concertanti, al presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, al
Sindaco, al Prefetto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio e all’ANPA. 2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari
prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l’esercizio, nonché per l’eventuale disattivazione degli impianti.». Art. 33 (Nulla osta
per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità
ambientale, la costruzione, o comunque la costituzione, e l’esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell’ambiente, nonché di quelle per il
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