D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 191

APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 17, comma 4. 3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato
in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare
ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche: a) operazioni industriali per le quali si abbia l’uso di forni a combustione o a energia elettrica per
l’esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia
elettrica ed operazioni collegate; b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche; c) industrie
stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro
utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all’anno,
ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a
tre mesi; d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia
di pubblica utilità; e) attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia; f) attività di cui all’art. 7 della
Legge 22 febbraio 1934, n. 370; g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all’art. 3 della Legge 24
ottobre 2000, n. 323. 4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le
deroghe previste dalla Legge 22 febbraio 1934, n. 370. 5. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con
Decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali
nazionali di categoria comparativamente più rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le
caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel Decreto Ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse
modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, provvede all’aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), e salve le
eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l’integrazione avrà senz’altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell’Accordo presso il Ministero stesso.».
- Il testo dell’art. 6 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), è il seguente: «Art. 6 (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). (art. 81.2, Direttiva 2004/18; art.
72.2, Direttiva 2004/17; art. 4, Legge n. 109/1994; art. 25, comma 1, lettera c), Legge n. 62/2005). - 1. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede
in Roma, istituita dall’art. 4 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture. 2. L’Autorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che
operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L’Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme
sul proprio funzionamento. 3. I membri dell’Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici
pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza,
sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l’intera durata del mandato. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell’Autorità. 4. L’Autorità è connotata da indipendenza funzionale,
di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. 5. L’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture
nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente Codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall’ambito di
applicazione del presente Codice, al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’art. 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e
trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza
nelle singole procedure di gara. 6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti. 7. Oltre a svolgere i compiti espressamente
previsti da altre norme, l’Autorità: a) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la
regolarità delle procedure di affidamento; b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del presente
Codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente Codice e il rispetto dei principi relativi ai
contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all’Osservatorio né a vigilanza dell’Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18; c) vigila
affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione dei contratti pubblici; d) accerta che dall’esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il
pubblico erario; e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta
della normativa sui contratti pubblici; f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture; g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del Regolamento; h) predispone e invia al Governo e al
Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento: h.1) alla
frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti; h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all’art.
7; h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell’esecuzione o a varianti in corso di esecuzione; h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei
confronti dei concessionari e degli appaltatori; h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; i) sovrintende all’attività dell’Osservatorio di cui all’art. 7; l)
esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti; m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui all’art. 5; nell’esercizio
di tale vigilanza l’Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti
dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni; n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime
parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si
applica l’art. 1, comma 67, terzo periodo, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; o) svolge i compiti previsti dall’art. 1, comma 67, Legge 23 dicembre 2005,
n. 266. 8. Quando all’Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto
pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell’Autorità devono prevedere il
termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo. 9. Nell’ambito della propria attività l’Autorità può: a)
richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti; b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne
abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato; c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione
di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria; d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli
accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui
redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all’Autorità. 10. Tutte le
notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati, sino alla conclusione
dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorità, nell’esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio. 11. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli
elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822,00 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo,
di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545,00 se forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o
dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono
dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni
disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato dall’amministrazione competente su segnalazione dell’Autorità e il
relativo esito va comunicato all’Autorità medesima. 13. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di
controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l’Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.».
- Il testo della Legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
1...,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190 192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,...733
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