APPENDICE B: CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 ANTE D.LGS. 106/09
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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APPENDICE B: CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08
ANTE D.LGS. 106/09
• Decreto Legge, 3 giugno 2008, n. 97 (G.U. 03.06.2008, n. 128), convertito con Legge 2 agosto 2008, n. 129
(G.U. 02.08.2008, n. 180)
Art. 4 - Differimento e proroga di termini
2. Le disposizioni di cui al
[comunicazioni all’Inail o Ipsema per infortuni con durata maggiore di 1 giorno,
escluso quello dell’evento]
, e al
[divieto di visita medica in fase preassuntiva]
, si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2009.
2-bis. Al
le parole: “decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale” sono
sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º gennaio 2009”».
Articolo
Testo originario
Testo modificato
art. 306, c. 2
2
. Le disposizioni di cui agli
e
nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi
che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni
sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci
decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare
applicazione le disposizioni previdenti.
2.
Le disposizioni di cui agli agli
e
nonché le altre disposizioni in tema di
valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese
le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal
presente decreto, diventano efficaci
a decorrere dal 1°
gennaio 2009
; fino a tale data continuano a trovare
applicazione le disposizioni previdenti.
• Decreto Legge, 25 giugno 2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147 - S.O. n. 152/L), convertito con Legge 6
agosto 2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195 - S.O. n. 196)
Art. 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
12. Alla lettera
[Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente]
le parole “degli
sono soppresse
Art.41 - Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
11. Al
e parole: “ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,
considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di infortunio,” sono soppresse.
12. Al
le parole: “di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o” sono soppresse.
Articolo
Testo originario
Testo modificato
art. 14, c. 1
(sostituito dal
D.lgs. 106/09)
1.
Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al
gli organi di vigilanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle
amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze,
possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività
imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento
dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli
articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di
esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. (…)
1.
Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza
dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del
lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le
attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di
cui al
gli organi di
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni
pubbliche secondo le rispettive competenze, possono
adottare provvedimenti di sospensione di un'attività
imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale
non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del
totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché
in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. (…)
b)
l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o
di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro;
b)
l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro;
art. 55, c. 4,
lett. h)
(sostituito dal
D.lgs. 106/09)
h)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000
euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29,
comma 4, e 35, comma 2;
h)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a
10.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4,
e 35, comma 2;
• Decreto Legge, 30 dicembre 2008, n. 207 (G.U. 31.12.2008, n. 304), convertito con Legge 27 febbraio 2009,
n. 14 (G.U. 28.02.2009, n. 49 - S.O. n. 28)
Art.32 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agl
si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui al
con riferimento alle disposizioni di cui al
concernenti la valutazione
dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.