D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 202

APPENDICE B: CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 ANTE D.LGS. 106/09
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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2-bis. Al
le parole: “entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto
Legislativo” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto
Legislativo”.
2-ter. Al
le parole: “Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreti, da emanare entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2”».
Articolo
Testo originario
Testo modificato
2.
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di
istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione
artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 1 agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei
e marittimi, le disposizioni del presente Decreto Legislativo
sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze
connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative,
individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente Decreto Legislativo con decreti emanati, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.
400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di
decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei
carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a
livello nazionale rappresentativi del personale militare;
analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le
biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. (…)
2.
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché
nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di
quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli
organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle università, degli istituti di istruzione
universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e
coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 1 agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto
aerei e marittimi, le disposizioni del presente Decreto
Legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive
particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle
peculiarità organizzative, individuate
entro e non oltre
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente Decreto Legislativo
con decreti emanati, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988
n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse
delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il
Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello
nazionale rappresentativi del personale militare;
analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi,
le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a
particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
(…)
(…) Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il
coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto
della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle
navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle
disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo
decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario
contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di
attuazione.
(…)
Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2
, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della salute, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a
dettare le disposizioni necessarie a consentire il
coordinamento con la disciplina recata dal presente
decreto della normativa relativa alle attività lavorative a
bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di
cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli
dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema
di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile
1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
• Legge comunitaria 2008 - 7 luglio 2009, n. 88 (G.U. 14.07.2009, n. 161 - S.O. n. 110)
Art. 39.
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e
comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore
per la esecuzione dei lavori.»;
b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1».
Articolo
Testo originario
Testo modificato
11.
In caso di lavori privati, la disposizione di cui a
l
non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire.
Si applica in ogni caso quanto disposto dal
l'
.
11.
La disposizione di cui a
l
non si applica ai lavori
privati non soggetti a permesso di costruire in base alla
normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro
100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la
progettazione sono svolte dal coordinatore per la
esecuzione dei lavori.
b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui
al
1...,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201 203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,...733
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