APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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Note all
- Per il testo dei Decreti legislativi n. 52 del 1997 e n. 65 del 2003, si ved
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- Per il testo dei Decreti legislativi n. 52 del 1997 e n. 65 del 2003, si ved
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- Per il testo dei Decreti legislativi n. 52 del 1997 e n. 65 del 2003, si ved
Note all
- Per il testo del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, si ved
- Il testo del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, n. 155 (Regolamento attuativo dell’art. 70, comma 9, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2007, n. 217.
Note all
- Il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308 (Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di
tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Decreto Legislativo n. 277 del 1991), è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 febbraio 2003, n. 31.
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- Per il testo del Decreto Legislativo n. 52 del 1997, si ved
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- Il testo dell’art. 30, comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della Direttiva 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), è il seguente: «Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione). - 1.-3.
(Omissis). 4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti
pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore
degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di
recupero di rifiuti, devono essere iscritte all’Albo. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l’autorizzazione all’esercizio delle attività
di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato
autorizzato ai sensi del presente Decreto.».
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- Il testo dell’art. 10, comma 2, lettera h), della citata Legge n. 257 del 1992, è il seguente: «Art. 10 (Piani regionali e delle province autonome). - 1. (Omissis).
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l’altro: (omissis); h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di
abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali
corsi;».
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- Il testo dell’allegato IV del Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 206 (Attuazione della Direttiva 98/81/CE che modifica la Direttiva 90/219/CE, concernente
l’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2001, n. 126, supplemento ordinario.
Note all
- Il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 (Regolamento per l’attuazione della Direttiva 90/396/CEE concernente gli
apparecchi a gas), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996, n. 302, supplemento ordinario.
- Il testo del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della Direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n. 293, supplemento ordinario.
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- Per il testo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001, si ved
Note all
- Per il testo del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, si ved
- Per il testo dell’art. 589 del Codice penale, si ved
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- Il testo degli articoli da 20 a 24 del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), è il
seguente:
«Art. 20 (Prescrizione).
- 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria di cui all’art. 55 del Codice di procedura penale, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine
non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per
l’oggettiva difficoltà dell’adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore
determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non
superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è notificata o
comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l’organo di vigilanza può
imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 4. Resta fermo l’obbligo dell’organo di
vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del Codice di procedura penale.».
«Art. 21
(Verifica dell’adempimento)
. - 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la
violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di
vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda
stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al
pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta somma. 3. Quando risulta l’inadempimento alla prescrizione,
l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella
prescrizione.».
«Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall’organo di vigilanza).
- 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di
propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza, ne dà immediata
comunicazione all’organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione. 2. Nel
caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto
comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.».
«Art. 23 (Sospensione del procedimento penale)
. - 1. Il procedimento per la contravvenzione è
sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 del Codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico
ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’art. 21, commi 2 e 3. 2. Nel caso previsto dall’art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso
quando l’organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui