D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 161

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
Pagina 125 di 166
e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona
interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
3. Per verificare l’efficacia delle misure di cui al
,
il datore di lavoro procede immediatamente ad una
nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria.
4. In ogni caso, se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi
e per rispettare il valore limite
è necessario
l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da
garantire tutte le condizioni previste dal
b)
;
l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato
da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro; l’accesso alle aree di riposo deve essere
preceduto da idonea decontaminazione di cui al
d)
.
5. Nell’ipotesi di cui al
,
il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti,
assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Sanzioni per il preposto
:
arresto sino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro
[
]
Richiami all’Art. 254:
-
-
-
-
-
-
-
Articolo 255 - Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per
limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui al
,
il
datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:
a)
fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione
individuali tali da garantire le condizioni previste dall
b)
;
b)
provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
c)
adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
d)
consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui al
sulle misure da adottare prima di procedere a
tali attività.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Richiami all’Art. 255:
-
Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai
requisiti di cui
all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
.
2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti
amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al
p
revede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a)
rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di
demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello
rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b)
fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c)
verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di
demolizione o di rimozione dell’amianto;
d)
adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e)
adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f)
adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui al
,
delle misure di cui
al
,
adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g)
natura dei lavori
, data di inizio
e loro durata presumibile;
h)
luogo ove i lavori verranno effettuati;
i)
tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
1...,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,...733
Powered by FlippingBook