TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
Pagina 117 di 166
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Sanzioni per il preposto
arresto sino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro
Richiami all’Art. 236:
Articolo 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. Il datore di lavoro:
a)
assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli
agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione,
non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
b)
limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali
di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che
debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto
divieto di fumare;
c)
progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o
mutageni nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni
deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto
del
L’ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato
sistema di ventilazione generale;
d)
provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia delle misure di cui alla
e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da
un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni del
del
presente Decreto Legislativo;
e)
provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f)
elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g)
assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di
sicurezza;
h)
assicura che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle
lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i)
dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di
lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente
elevati.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Richiami all’Art. 237:
Articolo 238 - Misure tecniche
83
1. Il datore di lavoro:
a)
assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b)
dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti
civili;
c)
provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di
ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui al
è vietato assumere cibi e bevande, fumare,
conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
83
Commento personale al
Il titolo “Misure tecniche” andrebbe modificato in “Misure igieniche” (si veda l’art. 65 del D.lgs. 19/09/1994, n. 626)