TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
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a)
fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui al
Tali informazioni
possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il
supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del
rischio;
b)
aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano
contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal
Titolo V
, il datore di lavoro provvede affinché
la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente
identificabili.
4. Il responsabile dell’immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni
concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai Decreti legislativi 3 febbraio
1997 n. 5
e 14 marzo 2003, n. 6
e successive modificazioni.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
Articolo 228 - Divieti
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate
al
2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la
concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell
3. In deroga al divieto di cui al
possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del
le seguenti attività:
a)
attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b)
attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c)
produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al
nei casi di cui al
il datore di lavoro
evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli agenti come
prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura
necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al
deve inviare una richiesta di autorizzazione
al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
che la rilascia sentito il
Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti
informazioni:
a)
i motivi della richiesta di deroga;
b)
i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente;
c)
il numero dei lavoratori addetti;
d)
descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e)
misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Sanzioni per il preposto
arresto sino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro
Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dal
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
al
i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la
classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo,
cancerogeni e mutageni di categoria 3.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a)
prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;
b)
periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;