D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 149

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
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a)
fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui al
.
Tali informazioni
possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il
supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del
rischio;
b)
aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano
contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal
Titolo V
, il datore di lavoro provvede affinché
la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente
identificabili.
4. Il responsabile dell’immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni
concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai Decreti legislativi 3 febbraio
1997 n. 5
2
(
N
)
,
e 14 marzo 2003, n. 6
5
(
N
)
,
e successive modificazioni.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
,
2
,
3
:
arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
[
]
Articolo 228 - Divieti
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate
al
.
2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la
concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell
.
3. In deroga al divieto di cui al
,
possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del
,
le seguenti attività:
a)
attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b)
attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c)
produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al
,
nei casi di cui al
c)
,
il datore di lavoro
evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli agenti come
prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura
necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al
deve inviare una richiesta di autorizzazione
al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
che la rilascia sentito il
Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti
informazioni:
a)
i motivi della richiesta di deroga;
b)
i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente;
c)
il numero dei lavoratori addetti;
d)
descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e)
misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
,
3
,
4
,
5
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Sanzioni per il preposto
,
3
,
4
,
5
:
arresto sino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro
[
]
Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dal
,
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
al
i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la
classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo,
cancerogeni e mutageni di categoria 3.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a)
prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;
b)
periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
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