D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 151

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
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tre in rappresentanza del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
. Il Comitato si avvale del
supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
.
2. Con uno o più Decreti
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo
economico, il Comitato di cui al
e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e
biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche
tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli
allegati
,
,
e
in funzione del progresso tecnico,
dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti
chimici pericolosi.
3. Con i Decreti di cui al
è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute
dei lavoratori di cui al
,
in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici,
anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione Europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell’adozione dei Decreti di cui a
l
,
con uno o più Decreti
del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente Decreto, i parametri per l’individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute dei lavoratori di cui al
,
sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori
di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate
comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al
,
la valutazione del
rischio
basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori
è comunque effettuata dal datore di lavoro.
Richiami al Titolo IX, Capo I:
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CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
LETTERE CIRCOLARI
DOCUMENTI TECNICI DELLA COMMISIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR
O
.
Approvato nella seduta del 28 novembre 2012. LINK ESTERNO al sit
o
..
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 233 - Campo di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal
e per i lavoratori esposti esclusivamente alle
radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, le norme del
si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o
mutageni a causa della loro attività lavorativa.
Articolo 234 - Definizioni
1. Agli effetti del presente Decreto si intende per:
a)
agente cancerogeno
:
1)
una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai
sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 5
2
(
N
)
,
e successive modificazioni;
2)
un preparato contenente una o più sostanze di cui a
l
1)
,
quando la concentrazione di una o più delle
singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14
marzo 2003, n. 6
5
(
N
)
e successive modificazioni;
3)
una sostanza, un preparato o un processo di cui al
nonché una sostanza od un preparato
emessi durante un processo previsto dal
;
b)
agente mutageno
:
1)
una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal
Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 5
2
(
N
)
,
e successive modificazioni;
2)
un preparato contenente una o più sostanze di cui al
,
quando la concentrazione di una o più delle
singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato
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