D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 665

LETTERE CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO- DIV. VI
Lettera circolare del 30/06/2011 prot. 15/VI/00148771
Oggetto: Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n.
1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals REACH), del
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del
Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche dell’Allegato II del Regolamento CE
1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell’ambito
della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da
Agenti Cancerogeni e Mutageni”)
Si comunica che il documento concernente l’argomento specificato in oggetto, approvato in data 20 aprile 2011
dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all
del D.lgs. n. 81/2008
e s.m.i., è disponibile nell’area dell’home page dedicata alla “Sicurezza nel Lavoro” del sito Internet del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali
(
)
.
Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro
Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro
Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration
Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals -
REACH), del Regolamento (CE)
n.
1272/2008
(Classification Labelling Packaging -
CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche
all’Allegato Il del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di
sicurezza), nell’ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX
del D.Lgs. n. 8112008 e s.m.i, Capo I “
Protezione da
Agenti Chimici”
e Capo Il
“Protezione da Agenti
Cancerogeni e Mutageni”).
Il
d
el D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai
(Protezione da Agenti Chimici) e
II
(
Protezione da Agenti
Cancerogeni e Mutageni) rappresenta l’attuale normativa sociale in materia di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni.
La definizione di
agente chimico
(
)
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è notevolmente
estensiva e riguarda tutti gli elementi ed i loro composti chimici, sia da soli che in miscela, sia provenienti
direttamente da risorse naturali che da sintesi chimica, sia nella forma che deriva dal loro impiego specifico, sia
nella forma in cui vengono smaltiti, anche come rifiuti, e comunque in qualunque modalità per cui ci si trovi in loro
presenza (es. produzione e miscelazione primaria intenzionale, formazione di intermedi, sottoprodotti o impurezze,
formazione accidentale non intenzionale, rilascio di sostanze da articoli
1
, uso di sostanze e preparati immessi o
meno sul mercato comunitario o volontariamente messi a disposizione di terzi o sostanze e miscele non
intenzionali di sostanze ché si sviluppano sotto forma di gas, vapori, nebbie, fumi, polveri e fibre, in qualsiasi
processo produttivo, ecc.).
Vengono definiti
agenti chimici pericolosi
(
e
2)
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
le sostanze e i preparati classificati o che rispondono ai criteri stabiliti ai sensi della normativa in materia di
immissione sul mercato UE dei prodotti chimici pericolosi (D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. per le sostanze pericolose e
D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. per i preparati pericolosi) con l’esclusione di quelli pericolosi solo per l’ambiente.
Nella definizione di agenti chimici pericolosi rientrano
(
)
D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.), inoltre, anche quegli agenti che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base al suddetto
e
2)
,
possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro
proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro,
compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. Si considerano,
pertanto, agenti chimici pericolosi anche quelli che, pur non essendo classificabili secondo la Normativa di prodotto
(quali, ad es. gli interferenti endocrini), possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Vengono, infine, definiti gli
agenti cancerogeni
e
mutageni
(
e
e
2)
)
come:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene e mutagene 1 o 2,
1
Articolo (Art. 3.3 del REACH): un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la
funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.
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