D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 668

LETTERE CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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bianco e bordo rosso contenente il simbolo nero. Il simbolo della croce di Sant’Andrea, che scompare, è in
qualche caso sostituito da un punto esclamativo (il quale indica effetti lievi per la salute), mentre il pittogramma
con la persona danneggiata (gravi effetti per la salute), che caratterizza gli agenti chimici sensibilizzanti,
mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione, tossici per particolari organi bersaglio (per esposizione
singola e ripetuta), sostituisce i tradizionali pittogrammi raffiguranti il teschio o la croce di Sant’Andrea.
Le indicazioni di pericolo sono individuate dalla lettera H
(Hazard Statements)
seguita da numeri a tre cifre che
descrivono la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa (H2.. per i pericoli di natura fisica, H3..
per i pericoli per la salute, H4.. per i pericoli per l’ambiente acquatico). I consigli di prudenza, invece,
rappresentati dalla lettera P
(Precautionary Statements)
e da un codice a tre cifre, indicano le misure
raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell’esposizione ad una sostanza o miscela
pericolosa (P1.. per i consigli di prudenza a carattere generale, P2.. per quelli di carattere preventivo, P3.. per
quelli relativi alle azioni da intraprendere in caso di esposizione, P4.. per quelli concernenti le modalità di
conservazione, P5.. per i consigli di prudenza relativi allo smaltimento).
5.
La coesistenza di etichettatura, su imballaggi diversi dello stesso prodotto, secondo il Regolamento
CLP e secondo la vecchia normativa fino al 1° giugno 2015, data di definitiva abrogazione del D.Lgs. n.
52/1997 e del D.Lgs. n. 65/2003.
Si rammenta, invece, che i criteri dì classificazione introdotti dal CLP per gli
agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, fatte salve le eventuali deroghe, sono obbligatori per le
sostanze dal 1° dicembre 2010 e per le miscele lo saranno dal 1° giugno 2015.
6.
La necessità di aggiornare la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e
mutageni negli ambienti di lavoro,
ai sensi del
e del
del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., nei casi in cui le informazioni inerenti alle proprietà delle sostanze pericolose, cancerogene e mutagene
siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme. La valutazione del rischio è da ritenersi ancora valida
nei casi di non variazione della classificazione di pericolo degli agenti in parola ed in assenza di variazioni delle
condizioni operative di lavoro. La necessità di aggiornamento della valutazione del rischio può sicuramente
nascere dall’avvenuto riscontro di:
I. nuovi pericoli (ad es. nel caso di variazione di classificazione di sostanze a seguito di revisioni delle
stesse);
II. scenari di esposizione previsti nella eSDS diversi dalle modalità di impiego degli agenti chimici presenti
nelle condizioni operative di lavoro in essere che rendano, quindi, indispensabili interventi (e, se necessario,
modifiche) sulle modalità operative e gestionali.
7.
La necessità, da parte del Datore di Lavoro, di aggiornare la formazione e l’informazione
per lavoratori,
dirigenti, preposti e RLS, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativamente ai nuovi criteri di
classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose ed alle nuove misure di
prevenzione e protezione eventualmente da adottare. Si auspica, inoltre, l’opportunità di promuovere una
campagna di informazione nei confronti degli altri attori della prevenzione (Datori di Lavoro, RSPP, medici
competenti, consulenti etc.).
8. Classificazione degli agenti chimici pericolosi, cancerogeni elo mutageni ai fini della sorveglianza
sanitaria.
a) Alla luce dell’entrata in vigore dei criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele secondo il
Regolamento CLP, si ritiene che, fatto salvo quanto previsto dal
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. (ovvero
“se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un
agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro,
vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al
sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli
,
226
,
229
,
230
)
,
siano da sottoporre a sorveglianza sanitaria secondo i dettati del
del medesimo decreto legislativo, i
lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri del CLP per la
classificazione come:
- Tossici acuti (Categorie 1, 2, 3 e 4);
- Corrosivi (Categorie 1A, 1B e 1C);
- Irritanti per fa pelle (Categorie 2);
- Irritanti per gli occhi con gravi danni agli occhi (Categorie 1 e 2);
- Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) - esposizione singola (Categorie 1 e 2);
- Tossici specifici di organo bersaglio con effetti narcotici e di irritazione respiratoria (STOT) - esposizione
singola (Categoria 3);
- Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
- (Categorie 1 e 2);
- Sensibilizzanti respiratori (Categoria 1);
- Sensibilizzanti cutanei (Categoria 1);
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