D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 146

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
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f)
sorveglianza sanitaria
: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad
agenti chimici sul luogo di lavoro;
g)
pericolo
: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h)
rischio
: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
Articolo 223 - Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui al
,
il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti
dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a)
le loro proprietà pericolose;
b)
le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la
relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo
2003, n. 65, e successive modifiche;
c)
il livello, il modo e la durata della esposizione;
d)
le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e
dei preparati che li contengono o li possono generare
;
e)
i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli
allegati
e
;
f)
gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g)
se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi del
e,
ove applicabile, del
.
Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la
manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi,
possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in
base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 5
2
(
N
)
,
e 14 marzo 2003, n. 6
5
(
N
)
,
e
successive modificazioni, il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire
al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti
chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che
essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia
solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di
prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che
potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro
,
2
,
3
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
:
arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
[
]
Richiami all’Art. 223:
-
-
-
-
Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto previsto dall
,
devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici
pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a)
progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b)
fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c)
riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d)
riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
e)
misure igieniche adeguate;
f)
riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della
lavorazione;
g)
metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che
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