ALLEGATO XXXIX
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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ALLEGATO XXXIX
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA
SANITARIA
PIOMBO e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l’ausilio della
spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il
seguente:
60 μg Pb/100 ml di sangue
. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40
microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall’esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40
ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m
3
; nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel
sangue superiore a
40 μg Pb/100 ml di sangue
.
Richiami all’Allegato XXXIX: