D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 145

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
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TITOLO
IX
- SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
LETTERE CIRCOLARI
DOCUMENTI TECNICI DELLA COMMISIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR
O
.
Approvato nella seduta del 28 novembre 2012. LINK ESTERNO al sit
o
.
A
pprovato nella seduta del 20/06/2013. LINK ESTERNO al sit
o
.
Articolo 221 - Campo di applicazione
1. Il
determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come
risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati da
l
si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo
di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione
radiologica regolamentati dal Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 230
(
N
)
,
e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del
si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nei Decreti Ministeriali 4 settembre 1996
(
N
)
,
15 maggio 1997
(
N
)
,
28 settembre
199
9
(
N
)
e nel Decreto Legislativo 13 gennaio 1999, n. 4
1
(
N
)
,
nelle disposizioni del Codice IMDG del Codice IBC e
nel Codice IGC, quali definite dall’articolo 2 della Direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 199
3
(
N
)
, nelle
disposizioni dell’Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
(ADN) e del Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella
normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25
maggio 1998.
4. Le disposizioni del
non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano
disciplinate dalle norme contenute a
l
.
Articolo 222 - Definizioni
1. Ai fini de
l
si intende per:
a)
agenti chimici
: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o
ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano
essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b)
agenti chimici pericolosi
:
1)
agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n.
5
2
(
N
)
,
e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come
sostanze pericolose di cui al predetto Decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;
2)
agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n.
6
5
(
N
)
,
e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come
preparati pericolosi di cui al predetto Decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;
3)
agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai
e
2)
,
possono
comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche,
chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli
agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c)
attività che comporta la
presenza
di agenti chimici
: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o
se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività
lavorativa;
d)
valore limite di esposizione professionale
: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione
media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore
in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nel
;
e)
valore limite biologico
: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore
di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nel
;
1...,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,...733
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