TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
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danno segnalazione all’ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al
trasmettendo le
informazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308
che regola le
modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.
3. Presso l’ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con
sezioni rispettivamente dedicate:
a)
ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
b)
ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei
tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
c)
ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di
elaborazione ed analisi dei dati di cui al
siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti
ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi
occupazionali.
4. L’ISPESL rende disponibili al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, al
Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
, all’INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con
periodicità annuale.
5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei
sistemi di monitoraggio di cui ai
sono determinati dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali
, d’intesa con le regioni e province autonome.
Richiami all’Art. 244:
Articolo 245 - Adeguamenti normativi
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene,
mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del Decreto Legislativo 3
febbraio 1997, n. 5
rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza
al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con Decreto
del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, sentita la Commissione consultiva
permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a)
sono aggiornati gli
allegati
e
in funzione del progresso tecnico,
dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni o mutageni;
b)
è pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del
Richiami al Titolo IX, Capo II:
CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 246 - Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente Decreto si applicano
a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali
manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi
rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate
.
LETTERE CIRCOLARI
Richiami all’Art. 246:
Articolo 247 - Definizioni
1. Ai fini de
il termine
amianto
designa i seguenti silicati fibrosi:
a)
l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
b)
la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c)
l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
d)
il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e)
la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;