D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 157

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
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danno segnalazione all’ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al
,
trasmettendo le
informazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308
(
N
)
,
che regola le
modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.
3. Presso l’ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con
sezioni rispettivamente dedicate:
a)
ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
b)
ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei
tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
c)
ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di
elaborazione ed analisi dei dati di cui al
,
siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti
ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi
occupazionali.
4. L’ISPESL rende disponibili al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, al
Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
, all’INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con
periodicità annuale.
5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei
sistemi di monitoraggio di cui ai
e
3
sono determinati dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali
, d’intesa con le regioni e province autonome.
Richiami all’Art. 244:
-
Articolo 245 - Adeguamenti normativi
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene,
mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del Decreto Legislativo 3
febbraio 1997, n. 5
2
(
N
)
,
rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza
al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con Decreto
del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, sentita la Commissione consultiva
permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a)
sono aggiornati gli
allegati
e
in funzione del progresso tecnico,
dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni o mutageni;
b)
è pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del
.
Richiami al Titolo IX, Capo II:
-
CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 246 - Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente Decreto si applicano
a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali
manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi
rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate
.
LETTERE CIRCOLARI
Richiami all’Art. 246:
-
-
-
-
-
Articolo 247 - Definizioni
1. Ai fini de
l
il termine
amianto
designa i seguenti silicati fibrosi:
a)
l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
b)
la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c)
l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
d)
il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e)
la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
1...,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156 158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,...733
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