D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 160

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
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b)
siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di
contaminazione da polvere di amianto;
c)
siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione
individuale;
d)
detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati all’esterno
solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora
l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo
le vigenti disposizioni;
e)
gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
f)
i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti
polverosi;
g)
l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni
utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di
ogni utilizzazione;
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
LETTERE CIRCOLARI
Articolo 253 - Controllo dell’esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all
e
in funzione dei risultati della valutazione
iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto
nell’aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal
.
I
risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo
della concentrazione nell’aria della
polvere proveniente
dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito del
servizio di cui al
.
I campioni prelevati sono successivamente analizzati
da laboratori qualificati
ai sensi
del Decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa, per un
periodo di riferimento di 8 ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il
metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra
risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria, di cui al
,
si prendono in considerazione unicamente le
fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui
rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
:
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro
[
]
Articolo 254 - Valore limite
1. Il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media
ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto
a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato a
l
viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento
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