TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
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d)
i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
e)
il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente
biologico de
o del
nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell’effettuazione della valutazione di cui al
ed ha
accesso anche ai dati di cui a
Sanzioni Penali
Sanzioni a carico dei datori di lavoro
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Sanzioni a carico dei datori di lavoro
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Sanzioni a carico dei preposti
arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro
Richiami all’Art. 271:
Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui al
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il
datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad
agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a)
evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b)
limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c)
progetta adeguatamente i processi lavorativi
, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a
proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici
;
d)
adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare
altrimenti l’esposizione;
e)
adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico
fuori dal luogo di lavoro;
f)
usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nel
e altri segnali di avvertimento
appropriati;
g)
elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
h)
definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i)
verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se
necessario o tecnicamente realizzabile;
l)
predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di
sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento
dei rifiuti stessi;
m)
concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici
all’interno
e all’esterno
del luogo di lavoro.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Sanzioni a carico dei preposti
arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro
Articolo 273 - Misure igieniche
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui al
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro assicura che:
a)
i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se
del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b)
i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli
abiti civili;
c)
i dispositivi di protezione individuale
ove non siano mono uso,
siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione successiva;
d)
gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il
lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se
necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi
destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.