D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 171

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO IV - SANZIONI
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Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
e
2
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
e
4
:
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro
[
]
Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso
1. Presso l’ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all’esposizione ad agenti
biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di
cui al
,
trasmettono all’ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con Decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, sentita la Commissione consultiva, sono
determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al
,
nonché le modalità di trasmissione
della documentazione di cui al
.
4. Il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
fornisce alla Commissione CE, su richiesta,
informazioni su l’utilizzazione dei dati del registro di cui a
l
.
CAPO IV - SANZIONI
Articolo 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro per la
violazione del
,
3
e
5
;
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro per la violazione degli
e
4
,
,
272
;
;
e
3
,
275
,
276
,
278
,
,
2
e
e
2
;
b) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 876,80 a 2.192,00 euro per la violazione degli
,
2
e
3
,
e
;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazione del
3
e
4
.
Articolo 283 - Sanzioni a carico dei preposti
1. Con riferimento alle previsioni di cui al
,
il preposto è punito con l’arresto fino a due mesi o con
l’ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione degli
;
272
,
e
3
;
275
;
276
;
e
3
.
Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 300 a euro 1.200 per la
violazione del
.
Articolo 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da euro 300 a euro 800 per la violazione dell’articolo
;
b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da euro 100 a euro 400 per la violazione del
.
Articolo 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
1. Chiunque viola le disposizioni di cui al
,
è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 109,60 a 493,20 euro.
Richiami al Titolo X:
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