TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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Articolo 302-bis - Potere di disposizione
1.Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle
buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede
ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
2. Avverso le disposizioni di cui al
è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di
sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dei rispettivi
organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la
decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente
della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Articolo 303 - Circostanza attenuante (abrogato)
Articolo abrogato dall’art. 145 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106