D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 170

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
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sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all
.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei
lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a)
la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico
presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b)
l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure del
.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente,
l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell’informazione di cui al
il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in
conformità al
.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e
sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di
esposizione a particolari agenti biologici individuati nel
nonché sui vantaggi ed inconvenienti
della vaccinazione e della non vaccinazione.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
,
2
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Sanzioni a carico del medico competente
:
arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro
[
]
Richiami all’Art. 279:
-
Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del
ovvero
4
sono iscritti in un registro in cui
sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al
e ne cura la tenuta tramite il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso
a detto registro
.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al
all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio,
comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b) comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,
dei lavoratori di cui al
,
fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna
al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza
competente per territorio copia del registro di cui al
ed all'ISPESL copia del medesimo registro
nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;
d)
in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo
stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
,
nonché copia della cartella sanitaria e di rischio
.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a dieci anni dalla
cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono
provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo
o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai
è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al
e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
sentita la Commissione
consultiva permanente.
7. L’ISPESL trasmette annualmente al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
dati di sintesi relativi
alle risultanze del registro di cui al
.
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