TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Pagina 134 di 166
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei
lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a)
la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico
presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b)
l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure del
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente,
l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell’informazione di cui al
il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in
conformità al
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e
sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di
esposizione a particolari agenti biologici individuati nel
nonché sui vantaggi ed inconvenienti
della vaccinazione e della non vaccinazione.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Sanzioni a carico del medico competente
arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro
Richiami all’Art. 279:
Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del
ovvero
sono iscritti in un registro in cui
sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al
e ne cura la tenuta tramite il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso
a detto registro
.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al
all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio,
comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b) comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,
dei lavoratori di cui al
fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna
al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza
competente per territorio copia del registro di cui al
ed all'ISPESL copia del medesimo registro
nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;
d)
in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo
stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
nonché copia della cartella sanitaria e di rischio
.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a dieci anni dalla
cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono
provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo
o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai
è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al
e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
sentita la Commissione
consultiva permanente.
7. L’ISPESL trasmette annualmente al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
dati di sintesi relativi
alle risultanze del registro di cui al